Blog dedicato ai pendolari e ai viaggiatori delle linee ferroviarie Tarvisio Boscoverde-Udine-Cervignano-Trieste Centrale e Gemona del Friuli-Sacile (Ferrovia Pedemontana del Friuli).

venerdì 1 luglio 2011

La Repubblica dei Pendolari: un modo spassoso per vivere il pendolarismo

In treno nasce per gioco la "Repubblica dei Pendolari".
Si svegliano prima dell’alba, partono in treno da Napoli e dintorni ed arrivano a Roma, tornando poi a casa a tarda sera. Sono questi alcuni tra i componenti della “Repubblica dei Pendolari”, uno Stato virtuale, nato dalla volontà di chi trascorre lunga parte della sua vita tra stazioni e binari.
L’idea nasce – spiega il fondatore della Repubblica, nonché presidente, Nicola Chiacchio – come luogo dove raccontare la vita dei pendolari e dei vari personaggi che popolano la repubblica: venditori ambulanti, studenti, lavoratori, mendicanti, immigrati clandestini spesso senza biglietto e qant’altro. Molti di noi restano fuori tutto il giorno e tornano a casa giusto il tempo per salutare la famiglia, dormire qualche ora e poi ripartire. Non si ha il tempo, dunque, di fare tutte quelle attività cui sono dediti i comuni cittadini della Repubblica Italiana. Viviamo in pratica in un altro mondo, in un’altra Repubblica”. Nel frattempo viene rilasciato il “passaporto (nella foto sotto), con tanto di fotografia ed autentica su un abbonamento ferroviario ed è stata redatta una “Costituzione” che riconosce i diritti inviolabili del Pendolare.  
La costituzione della repubblica del Pendolare:
Art. 1 La Repubblica dei Pendolari é fondata sul treno.
Art. 2 La Repubblica dei Pendolari riconosce i diritti inviolabili del Pendolare, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua attività
Art. 3 Hanno diritto di voto tutti i pendolari con almento 10 mesi di cittadinanza.
Art. 4 Possono ambire alla carica di Presidente tutti i pendolari che risiedono nel territorio della Repubblica da almeno 10 mesi.
Art. 5 Il Presidente eletto resta in carica per 4 mesi. Può ricandidarsi dopo 8 mesi.
Art. 6 La costituzione può essere modificata solo con il consenso del 80% dei Pendolari.

tratto da: Leggo - articolo di Giampiero Valenza

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