Blog dedicato ai pendolari e ai viaggiatori delle linee ferroviarie Tarvisio Boscoverde-Udine-Cervignano-Trieste Centrale e Gemona del Friuli-Sacile (Ferrovia Pedemontana del Friuli).

CONSULTA DEI PENDOLARI: LA NOSTRA PROPOSTA

CONSULTA REGIONALE
DEGLI UTENTI FERROVIARI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

PREAMBOLO
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attua politiche di condivisione e partecipazione alla programmazione, organizzazione ed erogazione dei servizi di necessità pubblica di propria competenza.
Nello specifico per quanto attiene al miglior utilizzo dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri è indispensabile il confronto consultivo degli utenti stessi con modalità ampliamente rappresentative della comunità dei viaggiatori regionali ai fini di poter valutare la qualità ed efficienza dei servizi resi.
Atteso che l’Articolo 7 della Legge Regionale 20.08.2007 n. 23 prevede espressamente che la Regione debba assicurare l’adozione di misure finalizzate alla tutela dell’utenza al fine di garantire la qualità e la sicurezza del servizio del trasporto pubblico;
premesso che per il miglioramento qualitativo dell’offerta dei servizi ferroviari passeggeri è indispensabile avvalersi del contributo dell’utenza;
ritenuto che si ritiene opportuno portare a conclusione il processo di partecipazione dell’utenza in ordine alla valutazione dei servizi ferroviari resi mediante il riconoscimento a livello istituzionale del ruolo degli utenti e dei pendolari in particolare, nello spirito di quanto previsto dall’Art. 15 comma 7 del contratto di servizio di data 08.05.2009;
la Giunta Regionale con delibera n. _______del ____ istituisce la Consulta Regionale degli Utenti Ferroviari del Friuli Venezia Giulia, la quale viene disciplinata dagli articoli di seguito indicati.


PRINCIPI E REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE DEGLI UTENTI FERROVIARI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 - Costituzione, principi ispiratori e definizioni
1. La “CONSULTA REGIONALE DEGLI UTENTI FERROVIARI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA”, successivamente chiamata Consulta, costituisce lo strumento di raccordo tra le Istituzioni operanti in ambito regionale e le parti sociali, gli utenti rappresentati, le associazioni di categoria del settore del trasporto di persone e i gestori del servizio, al fine di garantirne la piena partecipazione e la collaborazione al processo di pianificazione e programmazione del sistema dei trasporti e della mobilità.
2. La Consulta si configura, anche ai fini del comma 461, dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244), come organismo di consultazione di ampia e qualificata rappresentanza dell’utenza del trasporto ferroviario regionale, quale sede di confronto, di scambio di informazioni, tra i fruitori del servizio, i gestori e la Regione, con particolar riguardo alla valutazione dei servizi ferroviari resi ed il miglioramento qualitativo dell’offerta dei servizi stessi.
3. La Consulta favorisce in particolare l’individuazione delle migliori strategie di risoluzione delle problematiche avvertite dall’utenza, nell’intento di migliorare l’analisi e la soluzione delle problematiche relative al trasporto pubblico regionale.

Art. 2 - Composizione
1. La Consulta risulta costituita :
a) dall’Assessore ai Trasporti e Mobilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
b) dal Presidente della Commissione Consiliare della Regione competente in tema di trasporti e mobilità o suo delegato;
c) dai soggetti gestori del servizio ferroviario regionale;
d) da Rete Ferroviaria Italiana Spa;
e) dalle Associazioni e dai Comitati Pendolari locali;
f) dalle Associazioni dei Consumatori.
2. Le Associazioni e i Comitati dei Pendolari di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, al fine di poter far parte della Consulta devono essere in possesso di regolare atto costitutivo e statuto da quali risulti che l’Associazione o il Comitato siano rappresentativi di almeno 50 utenti, che non operino per fini di lucro, che perseguano finalità sociali e di pubblico interesse e che non siano articolazione di partito politico. Lo statuto e l’atto costitutivo devono essere regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate o depositati presso l’Albo Regionale delle Associazioni. La documentazione in questione deve essere consegnata all’atto della richiesta di ammissione presso la Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture e Mobilità della Regione.
3. Le Associazioni dei Consumatori di cui alla lettera f) costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto dell’organizzazione e dell’associazione nazionale e copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale, al fine di provare lo svolgimento dell’attività statutaria a livello regionale.
4. Ogni Associazione o Comitato dei Pendolari, ed ogni Associazione di consumatori nominano due componenti effettivi che hanno diritto a partecipare alle riunioni della Consulta, nonché nominano un componente supplente. La nomina deve risultare da comunicazione scritta alla Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture e Mobilità. Tale designazione è valida sino ad espressa revoca. Ai componenti effettivi spetta il diritto di voto in Assemblea. In caso di assenza di un componente effettivo il diritto di partecipazione e di voto in assemblea viene esercitato dal componente supplente. E’ comunque ammessa delega scritta al fine di esercitare il diritto a due voti per ogni Organizzazione accreditata.
5. In relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno, possono essere invitati a partecipare alle riunioni tutti gli interlocutori che la Consulta riterrà opportuno contattare per svolgere al meglio le proprie funzioni.
6. L’attività dei componenti a favore della Consulta non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per lo svolgimento di determinate attività espressamente deliberate dall’assemblea.

Art. 3 - Adesione alla Consulta di nuove Organizzazioni degli Utenti
1. Possono aderire alla Consulta nuove Organizzazioni auto costituite, purché espressione di Comitati locali o di Associazioni di Utenti, nonché le Associazioni di Consumatori regolarmente costituite, che dimostrino di possedere i requisiti di cui al precedente Art. 2.
2. Costituisce requisito per l’ammissione, l’impegno esplicito al rispetto del presente disciplinare, che deve essere consegnato formalmente alla richiedente al momento della presentazione dell’istanza di ammissione.
3. La nuova Organizzazione autocostituita ha titolo per avere due propri rappresentanti effettivi ed un supplente nell’Assemblea della Consulta, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 2.
4. L’accertamento del possesso dei requisiti previsti è svolto congiuntamente dall’Assemblea della Consulta e dai competenti uffici regionali in materia di trasporti e mobilità.

Art. 4 – Dimissioni, sostituzione e revoca dei rappresentanti
1. Si decade da componente della Consulta rispettivamente per :
a) dimissioni comunicate tramite lettera racc. A/R indirizzata al Presidente della stessa Consulta;
b) revoca scritta della rappresentanza da parte dell’Organizzazione designante;
c) decadenza automatica, ratificata dall’Assemblea, per assenza non giustificata a tre riunioni consecutive della Consulta;
d) delibera di esclusione assunta dall’Assemblea della Consulta per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Disciplinare o dal Regolamento interno della stessa se esistente.
2. In caso di dimissioni, revoca o esclusione di un componente effettivo o supplente, il Presidente invita l’Organizzazione che lo aveva designato a nominare un nuovo componente rappresentativo.
3. In ogni caso prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati al componente gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica e il diritto alla difesa.

Art. 5 - Sede e riunioni
1. La Consulta ha sede presso la Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture e Mobilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Via Giulia n. ____ - Trieste.
2. La Consulta dispone di un proprio recapito email (_______________), nonché di una propria pagina internet sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. La Consulta si riunisce, di norma, presso la sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Assessorato Mobilità e Trasporti, nel Comune di Udine, almeno due volte l’anno nelle modalità previste dal successivo Art. 12.

Art. 6 - Durata
1. La Consulta ha una durata illimitata.
2. I componenti della Consulta restano in carica cinque anni e, comunque, non oltre la scadenza del Consiglio Regionale, salvo dimissioni o la revoca scritta della rappresentanza da parte dell’Organizzazione designante o esclusione come previsto dal precedente Art. 4.

TITOLO II - Scopi Istituzionali

Art. 7 - Competenze istituzionali
1. La Consulta ha le seguenti competenze:
a) svolge funzioni di osservatorio in ordine alla verifica della qualità del servizio di trasporto pubblico ed in particolare in merito alla “Carta dei Servizi”; a tal fine ai sensi del comma 461 dell’articolo 2 della Legge Finanziaria 2008 (legge 24.12.2007 n. 244), la Consulta svolge un ruolo consultivo in merito alla definizione dei contenuti della “Carta dei Servizi” offerti dai soggetti gestori del servizio stesso;
b) esprime pareri consultivi su tematiche sottoposte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con particolar riferimento alle politiche di tariffazione di competenza regionale, nonché in relazione al contratto di servizio stipulato tra la Regione e le Aziende titolari del servizio pubblico di trasporto regionale;
c) assume iniziative di proposta alla Regione circa gli aspetti del sistema della mobilità e del trasporto ferroviario passeggeri sul territorio regionale;
d) acquisisce informazioni in ordine all’adeguata risposta, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, alle segnalazioni e reclami raccolti;
e) effettua studi, analisi e ricerche, anche in accordo con le competenti strutture della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con particolar rifermento alla qualità del servizio offerto;
f) partecipa ai tavoli tecnici e agli organismi di gestione del Contratto di Servizio – in via continuativa o eccezionale – previo invito della Regione;
g) promuove incontri e dibattiti di approfondimento e di discussione sul tema del trasporto ferroviario passeggeri al fine di diffondere la cultura del trasporto pubblico.
2. La Consulta opera nella più ampia autonomia economica e funzionale e gestionale nei confronti dell’Assessorato Mobilità e Trasporti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di altri soggetti pubblici e privati.
4. La Consulta, non ha scopo di lucro, e può svolgere liberamente tutte le attività necessarie al raggiungimento delle finalità previste dal presente Disciplinare.
5. I componenti possono impegnare il nome della Consulta unicamente nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare.

TITOLO III – Funzionamento

Art. 8 - Limiti
1. Il funzionamento della Consulta è regolato dal presente disciplinare.
2. La Consulta agisce nei limiti delle leggi nazionali e regionali, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 9 - Modifiche del disciplinare
1. Le modifiche al presente disciplinare possono essere effettuate solo con provvedimento della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia proposte dall’Assemblea della Consulta con decisione dell’Assemblea dei componenti e con la maggioranza dei 2/3 dei componenti effettivi accreditati. Le eventuali modifiche dovranno essere discusse all'Assemblea stessa e potranno essere decise solo se poste all'ordine del giorno.
2. Modifiche al Disciplinare possono essere proposte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Consulta, ai fini delle conseguenti valutazioni, in base a quanto previsto al precedente comma.

Art. 10 - Risorse per il funzionamento
1. La Consulta per il suo funzionamento utilizza le risorse messe a disposizione dall’Assessorato Mobilità e Trasporti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. __________ del ____.

Art. 11 - Organi della Consulta
1. Sono organi della Consulta:
a) il Presidente nella persona dell’Assessore ai Trasporti, Infrastrutture e Mobilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
b) il Vice Presidente, eletto dall’Assemblea della Consulta nei termini previsti dal successivo Art. 14;
c) l'Assemblea;
2. Le riunioni della Consulta sono verbalizzate a cura di un funzionario o dipendente della Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture e Mobilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che agisce in qualità di Segretario.
3. La Consulta attraverso la propria Assemblea definisce ed approva il proprio regolamento interno.

Art. 12 - Assemblea dei componenti
1. L'Assemblea è l’organo decisionale della Consulta.
2. Possono prendere parte alle riunioni dell’Assemblea tutti i componenti legittimamente accreditati.
3. La Consulta si riunisce almeno due volte l’anno come previsto dall’Art. 5 e per ogni necessità, su convocazione del Presidente. L’Assemblea può essere convocata su istanza delle parti qualora vi sia la richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene almeno otto giorni prima della data fissata, mediante comunicazione ai membri a mezzo di posta ordinaria o elettronica. La convocazione deve recare l’ordine del giorno l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo di convocazione.
5. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e decide validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita senza necessità di un quorum costitutivo e le decisioni verranno assunte con la maggioranza del voto dei componenti presenti.
7. Il voto dell’Assemblea è normalmente a scrutinio palese, può essere a scrutinio segreto se lo richiede 1/3 dei componenti accreditati. Per il voto mediante delega si applica l’Art. 2 comma 4.
8. L'Assemblea può decidere su ogni materia di interesse della Consulta. In particolare è affidata all'Assemblea, entro il mese di giugno di ogni anno, a consuntivo del precedente, la relazione annuale sull’attività, l'eventuale modifica del presente Disciplinare da proporre alla Regione e la nomina degli organi eleggibili dalla Consulta.
9. Le discussioni e le decisioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che, in assenza del Segretario può essere redatto da un componente dell'Assemblea stessa. L’atto è sottoscritto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e dal Segretario o dall’estensore, e viene conservato a cura del Segretario.
10. Ogni componente della Consulta ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
11. I verbali degli incontri della Consulta sono pubblici e sono pubblicati sul sito internet della Regione.

Art. 13 - Il Presidente
1. La Consulta è presieduta di diritto dall’Assessore ai Trasporti e alla Mobilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Il Presidente compie tutti gli atti necessari per l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea. Presiede l'Assemblea, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali.
3. Il Presidente decade con la decadenza dalla carica di Assessore e, comunque, alla scadenza della Giunta Regionale.

Art. 14 - Vice Presidente
1. Il Vice Presidente è eletto dall’Assemblea della Consulta a maggioranza dei componenti dei suoi componenti ed è scelto fra i componenti designati dalle Associazioni o dei Comitati dei Pendolari di cui alla lettera e), comma 1, Articolo 2 del presente Disciplinare.
2. Il Vice Presidente dura in carica cinque anni e, comunque, non oltre la scadenza del Consiglio Regionale, salvo dimissioni o la revoca scritta della rappresentanza da parte dell’Organizzazione designante o esclusione come prevista dal precedente Art. 4.
3. In assenza del Presidente, il Vice Presidente svolge tutte le funzioni previste dal precedente Art. 13 comma 2.
4. Partecipa ai tavoli tecnici e agli organismi di gestione del Contratto di Servizio – in via continuativa o eccezionale – previo invito della Regione, rappresentando la Consulta ai sensi di quanto previsto dall’Art. 7, comma 1, lettera f).
5. In caso di dimissioni, revoca od esclusione, l’Assemblea provvede alla nomina del nuovo Vice Presidente nella prima riunione utile nei modi previsti dal comma 1.
6. L'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei componenti accreditati, può revocare la carica in anticipo, eleggendone uno nuovo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Disciplinare, si fa espresso riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. La prima Assemblea della Consulta è convocata con provvedimento dell’Assessore ai Trasporti, Infrastrutture e Mobilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia entro e non oltre 90 giorni dall’approvazione del presente Disciplinare.

Trieste li,