Blog dedicato ai pendolari e ai viaggiatori delle linee ferroviarie Tarvisio Boscoverde-Udine-Cervignano-Trieste Centrale e Gemona del Friuli-Sacile (Ferrovia Pedemontana del Friuli).

CHI SIAMO

Il Comitato Pendolari Alto Friuli, in origine denominato Comitato Pendolari Gemona–Udine, rappresenta e unisce persone che per motivi di lavoro o di studio utilizzano il treno in Alto Friuli e nella Pedemontana Friulana.
Il Comitato, nato su iniziativa di un gruppo di pendolari, si è costituito ufficialmente il 12 maggio 2009 e risulta iscritto all'Albo delle Associazioni del Comune di Gemona del Friuli (UD).
Il Comitato conta quasi 600 associati, gran parte dei quali pendolari lungo la linea Udine-Tarvisio.
COSA FACCIAMO
L'attività dell’Associazione si fonda sull'opera completamente gratuita e volontaria dei soci che dedicano parte del loro tempo per difendere i diritti dei Pendolari. Cerchiamo di tutelare i diritti dei Pendolari, evidenziando i disservizi e le inefficienze, proponendo suggerimenti e combattendo le ingiustizie. Il nostro Statuto è consultabile cliccando
Il Comitato da anni aderisce al Tavolo di Lavoro dei Pendolari FVG, costituito dalla Regione FVG, dalla Direzione Regionale FVG Trenitalia, da RFI Spa e dai Comitati dei Pendolari regionali riconosciuti.
RISULTATI
Il Comitato in questi anni ha contribuito a migliorare significativamente il servizio ferroviario in Alto Friuli e in regione. Ecco alcuni risultati ottenuti:
• 01.06.2010 Riapertura della biglietteria con operatore di Gemona del Friuli. Risultato ottenuto grazie alla raccolta di una petizione popolare di oltre 2.200 sottoscrizioni raccolte tra maggio e giugno 2009
• 01.01.2011 Adeguamento delle fasce tariffarie del servizio integrato Trenitalia-SAF per i pendolari della tratta Gemona-Udine. Dopo oltre 10 anni di lotte e rivendicazioni è stata eliminata un’iniqua maggiorazione tariffaria che gravava sui pendolari gemonesi. L’adeguamento delle fasce tariffarie ha ridotto il costo dell’abbonamento di oltre 80 euro all’anno
• 2010 – 2011 Grazie alla richiesta congiunta dei Comitati Pendolari regionali, Trenitalia ha sostituito oltre 12.000 foderine dei sedili dei treni, risolvendo così il problema della sporcizia a bordo
• 2011 - 2012 Sistemazione e riqualificazione delle pensiline dei binari Stazione di Udine: dopo l’esposto depositato all’ASL nel giugno 2010, RFI ha provveduto a dar corso alla riqualificazione delle pensiline della stazione investendo quasi 2 milioni di euro
• 01.01.2012 Modifica del sistema sanzionatorio e acquisto dei titoli di viaggio a bordo treno
• Da tempo vige la prassi di garantire le coincidenze in caso di ritardo e/o di lavori lungo la linea, con particolar riguardo a quella dell’ultimo treno in partenza da Udine verso l’Alto Friuli.
• Nel corso del 2012 grazie al lavoro svolto in sede del Tavolo di Lavoro dei Pendolari, il Comitato ha partecipato attivamente alla programmazione del nuovo servizio di trasporto ferroviario transfrontaliero Mi.Co.Tra. (Udine-Villach) nonché al processo di rinnovamento del parco rotabile regionale (acquisto di ben 12 elettrotreni Civity nuovi da parte della Regione FVG e di 4 treni Vivalto da parte di Trenitalia); materiale rotabile che entrerà in servizio nei primi mesi del 2013
• Il Comitato è in prima fila per richiedere la riapertura della linea Gemona-Sacile e in particolare il trasferimento della proprietà della linea dallo Stato alla Regione, affinché quest’ultima la gestisca in maniera autonoma per un rilancio socio-economico che risulti sostenibile per il Territorio

Il Comitato ha aderito al PATTO NAZIONALE DEI PENDOLARI ITALIANI.
Per aderire al Comitato e ricevere informazioni sulle attività potete scrivere comitatopendolarialtofriuli@gmail.com

IL DIRETTIVO
Presidente: Giorgio Picco
Portavoce: Andrea Palese

STATUTO dell'Associazione Comitato Pendolari Alto Friuli
Articolo 1 – COSTITUZIONE SEDE E DURATA: è costituito il Comitato denominato “Comitato Pendolari Alto Friuli”, il quale ha sede fisica in Bordano (UD), Via Livorno n. 26. La sede potrà variare secondo le esigenze, senza necessità di modifica del presente Statuto. La modifica della sede sociale dovrà essere deliberata dal Comitato di Presidenza con apposito provvedimento. La durata del Comitato è illimitata. Il sito www.comitatopendolarialtofriuli@gmail.com rappresenta la sede virtuale in assenza di una sede fisica. Il recapito ufficiale per le comunicazioni è comitatopendolarialtofriuli@gmail.com Articolo 2 – SCOPO: il Comitato Pendolari Gemona-Udine è un movimento apolitico e apartitico e senza fini di lucro. Il Comitato è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Il Comitato si prefigge come scopo di intervenire a favore di tutti i propri aderenti e dei cittadini che per motivi di lavoro o di studio utilizzano i mezzi di trasporto pubblico con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle linee ferroviarie Udine-Tarvisio Boscoverde e Gemona del Friuli-Sacile. A tal fine il Comitato promuove la partecipazione dei propri associati alla vita delle Comunità locali, con particolare riferimento agli aspetti di tutela del diritto di movimento, spostamento e circolazione garantito dall’Ordinamento al Cittadino, nell’ambito del trasporto ferroviario passeggeri, alla salvaguardia dell’ambiente legato all’utilizzo del treno quale vettore alternativo a quello automobilistico, alla salute pubblica con particolar riferimento a quella degli utenti del mezzo ferroviario, nonché promuove e sostiene un sistema moderno e sostenibile del trasporto pubblico locale nell’ambito del territorio dell’Alto Friuli. Il Comitato si farà portavoce degli interessi dell’Utenza pendolare e non dell’Alto Friuli, rappresentando la stessa dinanzi alle Autorità competenti, Pubbliche o Private. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso, il Comitato si propone di: a) contribuire all’ottimizzazione del servizio dei trasporti pubblici in tutti i suoi aspetti (condivisione tra Pendolari, Gestore del servizio e Regione degli orari, fermate, percorsi, pensiline, sicurezza, costi, ecc.); b) concorrere per il miglioramento della qualità delle condizioni di trasporto dei lavoratori, degli studenti ed in generale di tutti gli utenti del servizio, con particolar riguardo alla puntualità, alla pulizia dei convogli e alle informazioni a bordo treno e in stazione; c) instaurare rapporti di collaborazione e confronto con gli Enti locali territoriali, con le aziende sia pubbliche che private e con le società che gestiscono direttamente e/o in via mediata i trasporti pubblici; d) informare e sensibilizzare gli utenti sulle problematiche riguardanti i servizi di pubblico trasporto; e) abolizione dell'obbligatorietà della tariffa integrata Trenitalia-Saf lungo la linea Pontebbana per coloro che usufruisco del solo vettore ferroviario, ovvero eliminazione della disparità di trattamento tariffario; f) mantenimento del servizio di biglietteria con operatore della Stazione di Gemona del Friuli; g) incentivazione del trasporto pubblico su rotaia lungo la tratta Gemona-Udine (cd “metropolitana leggera”) e dell’intermodalità del trasporto pubblico locale treno-bus. Per lo svolgimento delle suddette attività, il Comitato si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Il Comitato perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di attività che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere: - effettuare raccolte pubbliche di adesioni, di firme e di fondi; - organizzare attività di informazione, quali convegni, dibattiti e riunioni; - organizzare sondaggi e altre attività simili volte a raccogliere dati e informazioni inerenti gli scopi del sodalizio; - promuovere provvedimenti giudiziari a tutela dei cittadini, singoli o associati, a tutela del loro diritto di circolazione e spostamento, nonché a difesa della salute pubblica e dell’ambiente; - promuovere ricorsi avversi a provvedimenti intesi come lesivi dei diritti di cui al punto precedente. Articolo 3 – MEMBRI DEL COMITATO - ADESIONE AL COMITATO: sono membri del Comitato i soci fondatori, ovvero coloro che hanno sottoscritto il presente atto costitutivo e Statuto, nonché le persone fisiche (a partire dal sedicesimo anno d'età) o giuridiche che fanno richiesta di adesione, impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi del Comitato. L'adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle Leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato. Il numero dei soci aderenti al Comitato è illimitato, essi hanno tutti pari dignità e gli stessi diritti e doveri. Per l’adesione al Comitato è sufficiente : - la sottoscrizione di un apposito modulo prestampato predisposto dal Comitato di Presidenza, unitamente all’indicazione delle generalità del richiedente; - l’invio tramite mail, all’indirizzo comitatopendolarigemonaudine@gmail.com della richiesta di adesione, unitamente all’indicazione delle generalità del richiedente. Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito, ecc.. Articolo 4 – QUOTE ASSOCIATIVE: l'adesione al Comitato comporta l'autotassazione regolare degli aderenti. Il Comitato provvederà all’autofinanziamento delle singole iniziative decise di volta in volta dal Comitato di Presidenza. Tale autotassazione è diretta a finanziare le attività statutarie di cui all’Art. 2 ed è stabilità dallo stesso Comitato di Presidenza entro il 31 dicembre di ogni anno o comunque con apposito provvedimento motivato. Articolo 5 – FONDO COMUNE: il Comitato trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote iscrizione dei soci promotori; b) quote sociali e contributi degli aderenti; c) contributi e liberalità ricevute; d) riserve formate con utili; e) contributi, sovvenzioni o finanziamenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali o di Privati; d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazione di servizi; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) riserve accantonate; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni pubbliche anche a premi. I contributi di cui sopra e i beni eventualmente acquisiti costituiscono il fondo comune del Comitato. Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune. Il fondo comune costituito con le risorse di cui ai commi precedenti non può essere ripartito fra i soci né durante la vita del Comitato, né all'atto del suo scioglimento. Articolo 6 – ESERCIZIO SOCIALE: l’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine dell’esercizio il Comitato di Presidenza provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce. Articolo 7 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI: gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita del Comitato. In caso di scioglimento, il fondo comune dovrà essere devoluto ad un Ente Pubblico o Privato che persegua scopi sociali. Articolo 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI: gli aderenti al Comitato sono soggetti a diritti e obblighi.I soci sono moralmente obbligati rispettivamente: a) ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, impegnandosi per il raggiungimento dello scopo sociale; b) a mantenere sempre un comportamento improntato alla correttezza e buona fede nei confronti del Comitato e dei terzi; c) a versare l‘eventuale quota associativa annuale come deliberata dal Comitato di Presidenza. d) a prestare la propria opera – in quanto possibile – a favore del Comitato in modo personale spontaneo e gratuito. L’associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal Comitato con delibera del Comitato di Presidenza, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio dell’aderente, almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione. L’esclusione è prevista per i seguenti casi: - inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore a favore del Comitato; - mancato pagamento della quota associativa; - inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali Regolamenti o delle delibere e degli organi sociali; - condotte lesive agli interessi o all’immagine del Comitato. Avverso il provvedimento di esclusione, l’aderente può presentare reclamo, sul quale deciderà l’Assemblea a maggioranza. I soci hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato; b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; c) ad accedere alle cariche associative, salvo nei casi di conflitti di interesse. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti mobili o immobili di proprietà del Comitato. Articolo 9 – RECESSO / ESCLUSIONE: la qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso. Lo status di socio non può essere trasferito. Il recesso da parte del socio può essere comunicato in ogni momento e deve essere comunicato in forma scritta (anche via email tramite il portale internet dedicato); il recesso dispiega efficacia immediatamente all’avvenuta notifica dello stesso. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa eventualmente versata. Articolo 10 – ORGANI E POTERI: sono organi del Comitato rispettivamente : a) l’Assemblea; b) il Comitato di Presidenza; c) il Presidente; d) il Vice Presidente; e) il Segretario - Tesoriere; Le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche sociali spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate. Articolo 11 – ASSEMBLEA: l’Assemblea dei soci è sovrana ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Ogni associato, persona fisica o giuridica dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. L’Assemblea promuove la formulazione delle linee programmatiche del Comitato, nell’ambito del presente Statuto. L'Assemblea ordinaria è competente in particolare per : a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo; b) nominare i componenti del Comitato di Presidenza; c) deliberare l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni; d) decidere sui reclami relativi all’esclusione dei soci; e) decidere in ordine alle mozioni di sfiducia di uno o più membri del C.d.P.; f) conferire cariche onorarie; g) deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato di Presidenza. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato di Presidenza almeno una volta all'anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato di Presidenza o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento del Comitato. L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato di Presidenza o da un numero di soci che rappresenti almeno i 4/10 di tutti gli associati. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato di Presidenza, o in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano del Comitato di Presidenza. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso sul sito del Comitato, per posta elettronica, affissioni locandine e avvisi attraverso stampa o radio locali, almeno 5 giorni prima della data della riunione. La convocazione deve contenente l’ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega almeno 2/3 dei soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento del Comitato, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. Articolo 12 – COMITATO DI PRESIDENZA: il Comitato è amministrato da un Comitato di Presidenza formato da un numero di membri, non inferiori a cinque e non superiore a 15, eletti dall’Assemblea tra i propri componenti. I membri del Comitato di Presidenza (abbreviato C.d.P.) rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. In applicazione alle normative inerenti alla prorogatio imperi, il C.d.P. esercita le sue funzioni, anche successivamente alla scadenza del proprio mandato, sino alla nuova elezione del nuovo organo esecutivo da parte dell’Assemblea. Fanno parte obbligatoriamente del C.d.P., il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il C.d.P. decadano dall'incarico, il C.d.P. stesso può provvedere alla loro sostituzione, tramite cooptazione, nominando i primi tra i non eletti; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il C.d.P. può provvedere alla cooptazione del componente mancante, con propria deliberazione, utilizzando quale criterio di scelta dell’associato da cooptare, specifiche competenze e / o idoneità per l’assunzione dell’incarico. I consiglieri cooptati restano in carico sino alla scadenza naturale del mandato del C.d.P. La cooptazione dei consiglieri decaduti è obbligatoria quando il numero dei consiglieri è divenuto inferiore alla metà: ove non sia possibile provvedere alla sostituzione dei consiglieri decaduti, entro 45 giorni, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo C.d.P. Il C.d.P. nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il C.d.P. è l’organo esecutivo del Comitato e si occupa della gestione ordinaria e straordinaria. Al C.d.P. in funzione delle indicazioni fornite dall’Assemblea dei Soci, spetta di deliberare sul programma di attività del Comitato e in particolare: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo; c) nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario; d) deliberare sulle domande di nuove adesioni e deliberare sulle eventuali esclusioni; e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e delle modalità di adesione al Comitato. f) nominare Gruppi di Lavoro o Commissioni di Studio necessarie per realizzare gli obiettivi deliberati. Il C.d.P. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice¬ Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano in età. Il C.d.P. è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando almeno 2/3 dei componenti ne facciano richiesta. Il C.d.P. assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni possono essere effettuate anche verbalmente o con avviso scritto, per posta elettronica, da recapitarsi almeno 2 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. I verbali di ogni adunanza del C.d.P., redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti. Articolo 13 – PRESIDENTE DEL COMITATO: il Presidente del C.d.P è anche Presidente e Portavoce del Comitato. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente, nominato dal C.d.P. ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o in assenza, al consigliere più anziano. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del C.d.P. e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. Articolo 14 – VICE PRESIDENTE: il Vice Presidente è eletto dal C.d.P. e sostituisce il Presidente in sua assenza o in caso di impedimento temporaneo. In caso di dimissioni, impedimento permanente, esclusione o decesso del Presidente, il Vice Presidente deve convocare il C.d.P. entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente, il quale resterà in carica sino alla scadenza naturale del mandato. Articolo 15 – SEGRETARIO e TESORIERE: il Segretario-Tesoriere nominato dal C.d.P. cura l’aggiornamento e la tenuta del Libro degli Associati e dei verbali del C.d.P. e dell’Assemblea. Il Segretario è responsabile di ogni altra attività di natura amministrativa in seno al Comitato, salvo espresse limitazioni deliberate dal C.d.P. Il Tesoriere è responsabile della cassa sociale. Articolo 16 – CARICHE ONORARIE: l’ Assemblea, su proposta del C.d.P., può conferire ad un socio una carica onoraria (Presidente onorario, Consigliere Permanente Onorario) per essersi distintosi nella conduzione e nell’affermazione del Comitato o per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore del sodalizio. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal C.d.P. incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti o Istituzioni. Il Presidente Onorario e i Consiglieri Permanenti Onorari possono partecipare alle riunioni del C.d.P. con voto consultivo. Articolo 17 – INELEGGIBILITA’ O INCOMPATIBILITA’ PER CONFLITTO DI INTERESSI: alle cariche sociali possono essere eletti soltanto gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento dei contributi sociali, aventi diritto di voto. Le modalità di elezione sono direttamente stabilite dall’Assemblea e dal Comitato di Presidenza. Sono ineleggibili e / o incompatibili per conflitto di interessi alla carica di Presidente o Vice Presidente del C.d.P. tutti i consiglieri che rivestono cariche pubbliche elettive, ovvero altre cariche sociali in altre Associazioni, Enti, Comitati che perseguano i medesimi scopi statutari di cui all’Art. 2. Qualora la causa di incompatibilità sopraggiunga successivamente all’elezione, il C.d.P. dovrà procedere, entro 45 giorni, alla nomina del nuovo Presidente o del Vice Presidente. Articolo 18 – GRUPPI DI LAVORO: il C.d.P., per specifiche iniziative, può nominare dei Gruppi di Lavoro formato sia da soci che da soggetti esterni. Articolo 19 – PORTALE INTERNET: il Comitato è dotato di un proprio sito web nella forma del blog, il cui dominio è rispettivamente: www.comitatopendolarigemona-udine.blogspot.com nonché di un proprio indirizzo email dedicato: comitatopendolarigemonaudine@gmail.com Articolo 20 – COOPERAZIONE: il Comitato potrà stipulare convenzioni di qualsiasi tipo con altre Associazioni e / o Enti Pubblici o Privati, che condividono gli scopi di cui all’Art. 2, regolando con specifici patti la relativa collaborazione e / o le manifestazioni da organizzare in comune. Articolo 21 – SCIOGLIMENTO: in caso che il Comitato abbia a cessare le sue attività, esso viene posta in liquidazione. In caso di scioglimento del Comitato, l’Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Lo scioglimento può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/5 degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento del Comitato saranno nominati tre liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad Enti o ad Associazioni o Enti che perseguono finalità analoghe e fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. Articolo 22 – NORMA FINALE: Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

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