I nuovi diritti in vigore dal 03.12.2009 sono diretti a:
- garantire ai disabili e alle persone a mobilità ridotta assistenza e un accesso non discriminatorio ai treni;
- rafforzare il diritto dei passeggeri a ottenere un risarcimento quando i loro bagagli vengono smarriti o danneggiati (fino a circa 1.285 euro per ogni bagaglio);
- rafforzare il diritto dei passeggeri in caso di decesso o di gravi lesioni a ottenere un anticipo immediato del risarcimento per fare fronte alle necessità economiche immediate. Tale anticipo ammonta ad almeno 21 000 euro per passeggero in caso di decesso;
- rafforzare il diritto dei passeggeri delle ferrovie a ottenere un risarcimento nel caso in cui il loro viaggio venga cancellato o subisca un ritardo. Il risarcimento minimo ammonta al 25% del prezzo del biglietto per ritardi da una a due ore e al 50% del prezzo del biglietto per ritardi superiori alle due ore;
- attribuire ai passeggeri delle ferrovie il diritto di essere informati in maniera esauriente prima e durante il loro viaggio, ad esempio in merito ad eventuali ritardi;
- rendere più agevole l’acquisto dei biglietti ferroviari;
- imporre alle società ferroviarie e ai gestori delle stazioni di garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni;
- obbligare le società ferroviarie a istituire un sistema per il trattamento delle denunce relative ai diritti e agli obblighi contemplati dal nuovo regolamento;
- obbligare gli Stati membri a garantire ai passeggeri la possibilità di presentare una denuncia ad un organo indipendente, quando questi ultimi ritengano che i loro diritti non siano stati correttamente applicati.
Estendere i diritti attuali dei viaggiatori, previsti dalla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) che riguarda solo il trasporto internazionale, in linea di principio a tutti i servizi ferroviari nazionali.
Per dare il tempo alle società ferroviarie di adeguarsi alle nuove norme sui diritti dei passeggeri gli Stati membri possono chiedere una deroga all’applicazione di alcuni di tali diritti per un periodo fino a 15 anni per servizi limitati al territorio nazionale. Dato che i servizi locali (ad esempio urbani, suburbani o regionali) sono sostanzialmente diversi da quelli a lunga distanza, gli Stati membri possono chiedere delle deroghe permanenti per tali servizi ma non per i servizi transfrontalieri all’interno dell’UE.
I passeggeri del trasporto aereo godono già di una ampia serie di diritti garantiti dalla normativa europea. La Commissione europea ha inoltre proposto una nuova normativa a tutela dei diritti di quanti viaggiano per via d’acqua o in autobus o in pullman. Tali norme potrebbero essere adottate già l’anno prossimo.
Fonte:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1871&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
Nessun commento:
Posta un commento